LEGALITÀ PER IL CLIMA
Prof. Avv. Michele Carducci, Avv. Raffaele Cesari, Avv. Luca Saltalamacchia – Vice Pres. Themis & Metis –
www.giustiziaclimatica.it
Lecce-Napoli, 9 giugno 2020
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe Conte
pec. presidente@pec.governo.it
e per conoscenza:
Al Ministro della Salute
pec. seggen@postacert.sanita.it
All’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
pec. agcom@cert.agcom.it
OGGETTO:
INFORMAZIONE INCOMPLETA E FUORVIANTE NEL DOCUMENTO «INIZIATIVE PER IL RILANCIO “ITALIA
2020-2022» – DOVERE DI CORREZIONE, TRATTANDOSI DI INFORMAZIONE AMBIENTALE A TUTELA DEL
DIRITTO ALLA SALUTE
*********
I sottoscritti Prof. Avv. Michele Carducci (CRDMHL63P22E506Z), Avv. Raffaele Cesari
(CSRRFL69D18E815E) e Avv. Luca Saltalamacchia (CSLTLCU73M13F839L), in qualità di componenti
della Rete “Legalità per il clima” (www.giustiziaclimatica.it) nonché per conto di ISDE Italia,
Associazione Medici per l’Ambiente (www.isde.it), ai sensi dell’art. 119 Cost.,
rappresentano quanto segue.
1.
In data 9 giugno 2020 è stato reso pubblico il documento dl “Comitato di esperti in materia
economica e sociale”, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo italiano,
intitolato «Iniziative per il rilancio “Italia 2022-2022″» (http://www.governo.it/it/articolo/iniziativeil-rilancio-italia-2020-2022/14726).
2.
Tale documento, al riquadro V (accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni), paragrafo 27 (“sviluppo reti 5G”), contiene un singolare errore di calcolo.
3.
Si legge, infatti, testualmente «Adeguare i livelli di emissione elettromagnetica in Italia ai
valori europei, oggi circa 3 volte più alti e radicalmente inferiori ai livelli di soglia di rischio, per
accelerare lo sviluppo delle reti 5G. Escludere opponibilità locale se protocolli nazionali sono
rispettati»
4.
Tale formulazione sembra lasciar trapelare il significato che gli attuali limiti europei (quelli
che tutelerebbero dai rischi) sarebbero 3 volte più alti di quelli italiani.
5.
In termini concreti, si dovrebbe dedurre che 61 V/m sarebbero 3 volte 20 V/m.
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Prof. Avv. Michele Carducci, Avv. Raffaele Cesari, Avv. Luca Saltalamacchia
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2
In realtà, però, il valore è 10 volte più alto. Infatti il limite nel DPCM 8/7/2003 è espresso
in W/mq, valore che tiene conto tanto del campo elettrico quanto del campo magnetico. Il limite
italiano è 1 W/mq (20 V/m per il campo elettrico e 0,05 A/m, e il loro prodotto è 1 VA/mq, e
VA=W), mentre quello europeo è 10 W/mq (61 V/m di campo elettrico e 0,164 A/m)
6.
L’informazione contenuta nella parte citata del documento è pertanto incompleta,
come tale errata e soprattutto fuorviante. Non consente di comprendere che l’aumento del limite
di campo elettrico comporta un aumento proporzionale del campo magnetico (per questo il limite è
espresso in W/mq). Inoltre, essa tace dei 6 V/m (0,1W/mq) che sostituiscono i limiti nei casi di
esposizioni in edifici adibiti a permanenze superiori a 4 ore.
7.
In questo modo, il diritto di informazione ambientale e sulla salute dei cittadini nella
esposizione a campi elettromagnetici è del tutto trascurato.
per tali ragioni i sottoscritti e ISDE invitano il Governo alla correzione delle inesattezze e
degli errori contenuti nel paragrafo 27 (“sviluppo reti 5G”) del documento «Iniziative per il
rilancio “Italia 2022-2022″».
Si chiede altresì di essere informati dell’avvenuta correzione
Lecce-Napoli, 9 giugno 2020
Prof. Avv. Michele Carducci Avv. Raffaele Cesari Avv. Luca Saltalamacchia
Dichiarazione sulla privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,
i sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’informativa ed esprimono il proprio consenso al
trattamento dei dati personali.
Lecce-Napoli, 9 giugno 2020
Prof. Avv. Michele Carducci Avv. Raffaele Cesari Avv. Luca Saltalamacchia
Si chiede l’invio della risposta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
michele.carducci@pec.it, cesari.raffaele@ordavvle.legalmail.it, lucasaltalamacchia@pec.it